ART. 9 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI
c.1 Spetta all’Assemblea:
- L’approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull’attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo Comunale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- La ratifica del preventivo finanziario, approvato dal Consiglio Direttivo Comunale;
- L’approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l’espansione dell’Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo Comunale;
- La nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo Comunale;
- La nomina dei delegati che rappresentano i soci nell’Assemblea Provinciale o equiparata sovraordinata;
- La nomina e la revoca dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- L’approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo Comunale;
- La formulazione all’Assemblea Provinciale o equiparata della proposta dei candidati alle cariche elettive dell’Avis Provinciale o equiparata;
- Lo scioglimento dell’Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo Comunale ovvero di almeno un terzo degli associati;
- La nomina dei liquidatori;
- La devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo;
- Ogni altro adempimento che non sia stato demandato, per legge o per statuto, alla competenza di un altro organo associativo.
c.2 Le competenze dell’Assemblea Comunale degli Associati non sono delegabili nè surrogabili dal Consiglio Direttivo Comunale.
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