ART. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
c.1 La qualifica di socio si perde per:
- Dimissioni;
- Cessazione dell’attività donazionale o di collaborazione, senza giustificato motivo per un periodo di due anni;
- Espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamento contrario ad esso, per immoralità e comunque per atti che danneggiano l’Associazione e i suoi membri.
c.2 In presenza dei presupposti di cui alla lettera b) e c) del comma 1° del presente articolo, il socio viene cancellato dal registro dei soci con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo Comunale.
c.3 Contro il provvedimento di espulsione il socio potrà presentare ricorso, entro 30 giorni, al Collegio Regionale dei Probiviri competente, il quale delibererà in osservanza delle corrispondenti norme statuarie dell’Avis Regionale.
c.4 Il provvedimento del Collegio Regionale dei Probiviri è ricorribile, entro 30 giorni successivi all’adozione dello stesso, al Collegio Nazionale dei Probiviri, che deciderà inappellabilmente, ai sensi del c. 5 dell’art. 16 dello statuto dell’Avis Nazionale.
c.5 In caso di ricorso contro il provvedimento di espulsione deliberato dal Consiglio Direttivo Comunale, il socio espulso perde automaticamente il diritto al voto, pur nelle more della decisione definitiva sull’espulsione da parte degli organi di giurisdizione competenti e aditi.
c.6 Il provvedimento definitivo di espulsione deliberato ai sensi del presente articolo estromette il socio dall’Avis Comunale, da quella Provinciale e Regionale – o equiparate – sovraordinate e dall’Avis Nazionale.
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